Regola principe sottesa alla possibilità di fruire dei benefici contributivi e normativi, è il possesso del documento unico di regolarità contributiva e il rispetto delle regole contenute nei CCNL. Rileva a tal proposito una fondamentale distinzione tra il primo e il secondo requisito. Di fatto secondo quanto stabilito dalla circ. 3/2017 del INL l’assenza del Durc incide sul’intera compagine aziendale, e quindi per il periodo di scopertura, sulla possibilità della stessa di fruire dei benefici contributivi e normativi. Al contrario le violazioni di legge o contrattuali, che non riguardano direttamente la posizione contributiva, sono riconducibili limitatamente al singolo rapporto di lavoro, ergo non incidono sulla complessità dei rapporti afferenti ad una determinata realtà aziendale. Occorre sottolineare che quando si parla di violazione dei CCNL , non si fa riferimento ad un astratto, mancato rispetto delle regole generali in esso contemplate, quanto piuttosto ad una concreta applicazione dei suoi dettami. In tale fattispecie l ‘ INL è intervenuto, in una delle sue pronunce, con una norma calmieratrice stabilendo che se non ho pagato 100 euro di retribuzione con i relativi 40 euro di contributi ad un dipendente, verrà considerata violazione per la parte dove è stata omessa la contribuzione. Così come se in fase ispettiva, gli organi preposti, rilevano una mancata iscrizione ad un ente bilaterale prevista dal CCNL ,ma l’azienda ha garantito un trattamento di miglior favore erogando una quattordicesima, prevista in precedenza dal contratto,ma ormai abolita, allora dovrà operare un principi di contemperazione tra quanto stabilito dal CCNL e quello che,nel caso specie, è stato garantito al lavoratore.
L’accertamento del personale ispettivo dovrà quindi concentrarsi sul merito delle del trattamento economico e normativo garantito ai lavoratori, e non su un rispetto esclusivamente formale delle regole sottoscritte dalle organizzazioni sindacali più rappresentative sul piano nazionale. Quanto affermato trova piena applicazione nell’ art.1 comma 1175 della L. 296/2006, secondo cui il datore di lavoro che corrisponda ai lavoratori trattamenti economici e normativi superiori o equivalenti a quelli previsti dai contratti può legittimamente fruire dei benefici normativi e contributivi, a prescindere dal contratto applicato o addirittura da una formale indicazione contenuta nella lettera di assunzione. Ancora se si presenta un’ispezione, rilevando in pieno anche il rispetto della parte normativa, in conformità alla circolare n.2\2020 dell’INL, di fronte al caso di due lavoratori agevolati Tizio e Caio, dove su Tizio vi è una corretta applicazione del CCNL, mentre su Caio si rilevano scostamenti in merito al periodo di prova o all’orario di lavoro o all’applicazione del lavoro supplementare o straordinario, allora solo limitatamente al rapporto di Caio opererà pieno recupero delle agevolazioni contributive, cioè la perdita in toto delle stesse.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni il Durc ha validità 120 giorni dalla data di rilascio o acquisizione. La regolarizzazione deve perentoriamente avvenire nel termine dei 15 giorni, trascorsi i quali viene notificata l’irregolarità, le cause e gli importi a debito. Occorre sottolineare che nel caso di un ispezione per imputare l’irregolarità del Durc, e quindi la restituzione delle agevolazioni, sussiste l’ obbligo di notifica a carico dell’ente delle risultanze negative. Il documento dunque deve formalmente formarsi, assumendo in tale fattispecie valenza probatoria per l’addebito di eventuali violazioni.
Restando sul tema dei principi che governano la corretta applicazione delle agevolazioni contributive, regola generale prevede l’impossibilità di applicare gli incentivi nella fattispecie in cui il datore di lavoro non è libero di scegliere chi assumere, in particolare quando sussistono degli obblighi stabiliti per legge. È il caso delle cosiddette clausole sociali, che impongono al soggetto subentrante nell’appalto di riassumere i lavoratori già impegnati nell’appalto originario. Tale precetto è contemplato nello stesso codice degli appalti. Rileva a tal proposito la distinzione tra trasferimento d’azienda che tutela a pieno i lavoratori impegnati e il cambio d’appalto, che si caratterizza per la tendenza a garantire l’interesse e la libertà dell’imprenditore. Gli incentivi, altresì, non spettano qualora non sia rispettato il diritto di precedenza per talune categorie di lavoratori, già impegnati in un rapporto lavorativo con la stessa azienda, a tempo determinato o indeterminato. Siamo nel caso dei lavoratori stagionali, cui non sia stato offerto un rinnovo, per le stesse attività o mansioni precedentemente svolte. Non spettano incentivi quando si assume un lavoratore proveniente da un’ azienda che presenta assetti proprietari uguali a quella che assume.
Infine ricopre un ruolo sicuramente fondamentale l’ invio nei termini della comunicazione obbligatoria, utile ai fini della corretta instaurazione del rapporto di lavoro.Nei fatti, l’ invio tardivo si concretizza nella perdita delle agevolazioni per il periodo intercorrente tra la decorrenza del periodo agevolato e la data della tardiva comunicazione.
In conclusione per una corretta applicazione delle agevolazioni contributive previste per l’anno 2021, la cui operativà è legata all’approvazione della commissione Europea, occorre distinguere tra stato di disoccupazione e persone prive di impiego da un determinato numero di mesi.
Per le agevolazioni degli over 50 si parla di stato di disoccupazione, cioè coloro che dichiarano in forma telematica l’immediata disponibilità al lavoro sul sistema unitario informativo delle politiche attive o presso i centri per l’ impiego di competenza. Lo stato di disoccupazione avrà luogo dalla data di decorrenza della DID, in assenza del quale un soggetto non potrà acquisire lo status di disoccupato. Ovviamente lo stesso non dovrà svolgere attività lavorativa oppure il reddito non dovrà superare determinati limiti 8145 per lav. Dipendente e 4800 per autonomo.
Per la condizione privi o prive di impiego si rileva invece la data dell’ ultimo rapporto di lavoro attivo desumibile dal c/2 storico. In tale fattispecie non sarà necessario presentare Did al Cpi di riferimento. In particolare per il requisito delle donne prive di impiego da almeno 24 mesi ovunque residenti, occorre considerare i 24 mesi precedenti l’assunzione e verificare che non abbia avuto rapporto superiore a 6 mesi o attività di collaborazione da cui sia derivato un reddito superiore alle soglie sopra menzionate.