Dal 01.07.2022 l’Esterometro è stato soppresso e le fatture sia di acquisto che di vendita estere devono transitare solo su canale SDi a mezzo fattura elettronica. Anche in questo caso dovrà, quindi, utilizzarsi esclusivamente il Sistema di Interscambio e il formato XML. Ne consegue che non si dovranno più gestire fatture cartacee.
Per le fatture attive relative alle operazioni effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia, si dovrà utilizzare il tipo documento “TD01”, valorizzando il campo “codice destinatario” con “XXXXXXX”.
Per le fatture passive, invece, ricevute in modalità analogica dai fornitori esteri, il cliente italiano dovrà generare un documento elettronico di tipo “TD17”, “TD18” e “TD19”, da trasmettere al Sistema di Interscambio.
Per l’inoltro delle fatture di vendita si avranno a disposizione i classici 12 giorni di tempo dall’effettuazione della vendita o della prestazione del servizio come avviene per le fatture nazionali.
Per le fatture di acquisto il documento dovrà essere caricato su piattaforma elettronica entro il quindicesimo giorno del mese successivo a quello di ricezione del documento di acquisto (esempio: se la fattura di acquisto viene ricevuta nell’arco del mese di luglio la fattura elettronica potrà essere inoltrata al massimo entro il 15 agosto)
In caso di mancata o errata trasmissione dei dati si applicherà una sazione pari a € 2 per ogni fattura fino ad un massimo di 400 euro mensili, la sanzione è ridotta del 50% se si ottempera entro i 15 giorni successivi alla scadenza originaria.