Dal 13 agosto 2022 sono in vigore le novità in materia di maternità, paternità e congedo parentale introdotte dal D. Lgs. 105/2022:
- Congedo di paternità obbligatorio: è previsto un congedo di 10 giorni (20 giorni in caso di parto plurimo) fruibile dal padre lavoratore dipendente tra i due mesi precedenti e i cinque successivi al parto, anche in caso di nascita o morte perinatale del bambino. Tale congedo è fruibile anche durante il congedo di maternità della madre lavoratrice.
- Congedo per lavoratrici autonome: il diritto all’indennità giornaliera è ora riconosciuto anche nei periodi antecedenti i due mesi prima del parto, in caso di “gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza”, accertate dalla ASL.
- Congedo parentale: il diritto all’indennità viene esteso fino ai 12 anni d’età del bambino, rispetto ai sei anni precedentemente previsti, con una diversa ripartizione dei periodi indennizzabili, a ciascun genitore spettano 3 mesi di congedo non trasferibili più un ulteriore periodo complessivo di tre mesi, complessivamente il congedo parentale ripartito tra i genitori può arrivare fino a un massimo di nove mesi e non più sei.
- Congedo parentale per genitori iscritti alla Gestione separata INPS: possibilità di fruire del congedo parentale entro il dodicesimo anno (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino (e non più entro il terzo anno) di vita del bambino o dall’ingresso in famiglia/Italia del minore in caso di adozione o affidamento preadottivo.
- Congedo parentale per genitori lavoratori autonomi: la nuova disciplina riconosce il diritto al congedo parentale anche ai padri lavoratori autonomi. Dalla nuova formulazione deriva il diritto a 3 mesi di congedo parentale per ciascuno dei genitori, da fruire entro l’anno di vita (o dall’ingresso in famiglia in caso di adozione o affidamento) del minore.